Condominio e Privacy.

Condominio e Privacy.

Accade, assai sovente, che un condomino faccia richiesta all’amministratore di avere l’elenco degli altri proprietari, per esempio, per poter verificare l’effettivo loro diritto a partecipare all’assemblea, ovvero, per promuovere una causa nei loro confronti, si pensi alla revisione delle tabelle millesimali, e si senta opporre un secco rifiuto, motivato dal fatto che la normativa sulla privacy non lo consente.

Niente di più errato.

L’amministratore che fornisce una tale risposta ignora, nel modo più assoluto, la normativa prevista dalla legge per quanto attiene la tutela dei dati personali nell’ambito condominiale.
La legge in questione, infatti, trova la sua applicazione solo per taluni aspetti relativi alle informazioni gestite ai fini dell’amministrazione condominiale, nel senso che l’amministratore deve, certamente, offrire ai condomini rappresentati le opportune garanzie di riservatezza circa i loro dati personali in suo possesso o, comunque, conoscibili da parte di terzi, ma, al tempo stesso, egli deve mettere a disposizione tali dati a coloro che hanno diritto di conoscerli e, quindi, i condomini che ne facciano richiesta.

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto, in questi ultimi anni, più volte sulla questione relativa al trattamento dei dati personali.

Nel condominio, chiarendo che la legge sulla privacy non pone ostacoli all’applicazione delle norme del codice civile riguardanti il condominio degli edifici, sottolineando, comunque, che possono venire raccolti e utilizzati solo i dati personali necessari alla gestione amministrativa della proprietà.

In particolare, sulla questione relativa al diritto dei condomini di accedere e ricevere le informazioni riguardanti l’amministrazione ed il funzionamento del condominio e, in particolare, se sia lecito per l’amministratore chiedere ai condomini copia delle pagine dell’atto notarile dalle quali verificare l’effettivo diritto di partecipazione all’assemblea condominiale e, in caso affermativo, se sia legittimo comunicare al condomino richiedente l’elenco dei proprietari di singole unità immobiliari, nonché dei conduttori in caso di trattazione in assemblea di argomenti per i quali sia richiesta anche la partecipazione di questi ultimi, con decisione del 9 maggio 2000 questi ha precisato che, per quanto riguarda la legge sulla protezione dei dati personali, i condomini devono essere considerati contitolari di un medesimo trattamento dei dati di cui l’amministratore ha la concreta gestione e tale contitolarità rende lecita, per ciascun condomino, la conoscenza dei dati personali trattati presso il Condominio ai sensi degli artt. 1117 e ss. del codice civile, dati che sono raccolti ed utilizzati correntemente per la finalità riconducibile a tale disciplina. Il Garante nel rilevare che la giurisprudenza pone a carico dei singoli l’onere di dimostrare di avere titolo a partecipare all’assemblea, ha precisato che la documentazione, in tal modo, acquisita può essere messa a disposizione dei condomini che ne facciano richiesta al fine di verificare la regolarità delle suddette procedure assembleari o per proporre eventuali impugnazioni delle deliberazioni.

In conclusione, la normativa vigente in materia di privacy non pone ostacoli per i condomini circa il diritto di accedere e di ricevere tutte le informazioni riguardanti il funzionamento del condominio. Non deve esservi, dunque, alcun dubbio sull’obbligo dell’amministratore di mettere a disposizione dei condomini che ne facciano richiesta, in quanto interessati a verificare, come abbiamo già detto, la regolare convocazione o costituzione di una assemblea o impugnare le deliberazioni assunte, la cosiddetta anagrafe condominiale, fermo restando, ovviamente, che esso dovrà adottare le cautele necessarie per evitare l’accesso a tali dati da parte di persone estranee.

Avv. Roberto Bella

Presidente I.R.C.A.T.

Studio Gortan – Partita I.V.A. 00884510322