Contatori luce, rischi al subentro
Contatori luce, rischi al subentro
I nuovi inquilini, proprietari o affittuari dovranno fare più attenzione al contatore della luce. Entrando nell’abitazione, infatti saranno tenuti a verificare che il misuratore non sia stato manomesso, altrimenti oltre a dover restituire gli importo non pagati per il minor consumo, potrebbero rispondere anche dei danni subiti dall’Enel.
La Corte di cassazione con la sentenza 7679 del 13 aprile 2005, ha così confermato la decisione dei giudici di merito che avevano condannato la nuova proprietaria di un appartamento per non aver controllato, non appena preso possesso dell’abitazione, la regolarità del contatore. La manomissione aveva infatti impedito l’esatta registrazione dei consumi. Per questo l’Enel si era rivolto al giudice di pace il quale aveva condannato la proprietaria a pagare 297,37 euro oltre gli interessi di mora e la metà delle spese di giudizio in favore della società attrice. Con motivazione confermata in Cassazione il giudice del merito aveva detto che “non è possibile esonerare la convenuta dal ristoro del danno subito dall’Enel, in quanto dal momento dell’acquisto dell’appartamento deve considerarsi in colpa per non aver controllato, immettendosi nel possesso l’integrità del misuratore”.
Siamo a tutti gli effetti nel campo della responsabilità aquiliana, art. 2043 c.c. dal momento che il Collegio ha respinto il motivo del ricorso dell’inquilina invocando la responsabilità per colpa di quest’ultima. E infatti per usare le parole dei giudici, “risponde al comune buon senso che chi prende possesso di un appartamento per civile abitazione, quale acquirente o conduttore, ne controlli non solo l’efficienza dei servizi, ma anche la loro regolare tenuta in ragione dell’utenza che se ne è fatta. E infatti, ai fini della sussistenza della colpa, l’art. 2043 c.c. richiede che l’evento non sia voluto dall’agente ma si verifichi, oltre che per inosservanza di norme giuridiche, per negligenza, imprudenza, imperizia, la cui misura di valutazione è rapportata alla diligenza del buon padre di famiglia” .
Secondo i giudici della terza sezione, dunque, la decisione del giudice di pace è stata corretta e ben motivata anche per quanto concerne le spese di giudizio poste a suo carico: infatti se “avesse usato l’ordinario criterio di diligenza, avrebbe fatto sì che l’ente erogatore si rivolgesse a tempo debito nei confronti dei precedenti fruitori dello stesso servizio”.
Studio Gortan – Partita I.V.A. 00884510322