Denuncia dei vizi della cosa

Denuncia dei vizi: i termini non sono applicabili al preliminare di vendita

Una recente interpretazione della giurisprudenza ha riportato all’ordine del giorno il problema della denuncia dei vizi in tema di vendita. E’ importante ricordare che l’art. 1495 c.c. sottolinea che il compratore ha l’obbligo di denunciare al venditore i vizi della cosa comprata entro otto giornI dalla loro scoperta, pena la decadenza della garanzia.

La giurisprudenza, nel tempo, ha però sottolineato come questo limite normativo non si possa applicare, in via analoga, al contratto preliminare di acquisto di un immobile, venendo a mancare l’effetto traslativo, ossia l’effettivo passaggio di proprietà del bene all’atto della sottoscrizione.

«In caso di contratto preliminare di vendita di un immobile – spiegano all’Ance – con immissione nel possesso prima della stipula dell’atto definitivo e correlativo inizio del pagamento rateale del corrispettivo da parte del promissario acquirente, la presenza di vizi della cosa consegnata abilita quest’ultimo ad intraprendere le azioni che egli possa ritenere più idonee, e ciò indipendentemente dal fatto che la denuncia sia stata fatta nel termine degli otto giorni previsto dall’art. 1495 c.c.».

Sulle possibilità di azione del promissario acquirente vengono registrati due importanti filoni giurisprudenziali: sarà possibile, a questo punto, procedere con il perfezionamento del contratto, ma apportando una riduzione del prezzo, che riequilibri i rapporti contrattuali; o per contro, secondo la più recente disposizione, viene negata la possibilità di applicare al contratto le disposizioni previste dal codice civile.

«A questo punto – concludono all’Ance -, spetta al promittente acquirente recedere dal contratto a proprie spese, o al venditore eliminare i vizi della cosa».

Pierpaolo Molinengo


Studio Gortan – Partita I.V.A. 00884510322