Il decoro architettonico
Il decoro architettonico
Anche se intuitivo, il concetto di decoro architettonico presenta notevoli problemi pratici di applicazione.
La legge lo cita esclusivamente al secondo comma dell’art. 1120 c.c.: “Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”. Dunque, data l’assoluta esiguità del dato normativo, la soluzione di ogni problema è demandata esclusivamente all’elaborazione giurisprudenziale. In questo ambito abbiamo ovviamente enunciazioni di carattere generale ed altre più specifiche, che costituiscono applicazione delle prime ai singoli casi concreti. Quanto alla “teoria generale”, la più attuale tendenza è nel senso che la disciplina sulla tutela del decoro architettonico nel condominio degli edifici è finalizzata a reagire ad una apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell’edificio o anche di sue singole parti e alla conseguente diminuzione del valore sia dell’intero edificio, sia di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono: per questo motivo il giudice deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio o della parte di esso interessata (accertando anche se esso avesse originariamente e in quale misura un’unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all’innovazione in questione, e accertando inoltre se precedenti innovazioni avessero o meno già inciso su di essa) e deve verificare se l’alterazione sia appariscente e di non trascurabile entità e tale da provocare un pregiudizio estetico dell’insieme suscettibile di una valutazione economica apprezzabile. In questi termini si è espressa l’importante e “riassuntiva” sentenza 27/10/03, n. 16098, particolarmente apprezzabile per l’approfondimento e la sfaccettatura dei concetti, mentre la massima costantemente riportata era nel senso che il decoro architettonico è costituito dalla estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali dell’edificio, senza che occorra che si tratti di un edificio di particolare pregio artistico (Cass. n. 2313 del 7 marzo 1988 e n. 2189 del 13 aprile 1981). Infatti, il decoro architettonico è riscontrabile anche in un edificio privo di particolari pregi estetici (Cass. n. 8861 del 28 novembre 1987). Il decoro architettonico degli edifici è tutelato dalla legge in considerazione della diminuzione di valore che può subire l’edificio; è invece lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un’utilità la quale compensi l’alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità (Cass. n. 4474 del 15 maggio 1987). La norma del regolamento condominiale che imponga il rispetto della simmetria del fabbricato integra il dettato dell’art. 1120 cod. civ. e contribuisce a definire più rigorosamente la nozione di decoro architettonico (Cass. n. 7398 del 12 dicembre 1986). Devono anche essere tenute presenti le condizioni in cui l’edificio si trovava prima della esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui stessa estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori ovvero che sia di mediocre livello architettonico (Cass. n. 3549 del 29 luglio 1989).
Avv. Davide Civallero
Studio Gortan – Partita I.V.A. 00884510322