Il diritto dei bambini a giocare nei cortili condominiali
Il diritto dei bambini a giocare nei cortili condominiali
Il riconoscimento e la tutela dei diritti della persona umana non solo incarnano i principi fondamentali propri delle società effettivamente libere e democratiche, ma costituiscono anche il presupposto stesso dell’esistenza di queste ultime. In altre parole, tali principi sono elevati al rango di valori supremi della nostra comunità. A livello internazionale, la “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” rappresenta uno degli atti più elevati che moralmente impegna gli Stati (tra cui l’Italia), aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), a proteggere adeguatamente i diritti umani.
A livello europeo si è poi aggiunta la “Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali”, dal valore invece giuridicamente vincolante per tutti gli Stati tra cui l’Italia che l’hanno sottoscritta.
I principi enunciati da tale Convenzione rientrano anche tra quelli fondamentali dell’Unione Europea.
Non va altresì dimenticato che i diritti della persona umana trovano specifica ed autonoma tutela nella carta costituzionale italiana.
Sempre a livello internazionale, sono stati adottati altri importati atti, che specificano ed approfondiscono il contenuto dei diritti fondamentali sinteticamente enunciati nella Dichiarazione Universale.
In tale ottica, il 20/11/1989 l’ONU ha approvato la “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia” (ratificata dall’Italia con la legge del 27 maggio 1991, n.176, e dunque vincolante per il nostro paese), il cui art.31 solennemente sancisce: “Gli Stati riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, a dedicarsi al gioco ed attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”. Veniva così consacrato il passaggio del bambino dallo status di “oggetto protetto” a quello di soggetto titolare di specifici diritti. Strumento di attuazione è il Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, che, senza dimenticarne alcuno, focalizza tuttavia l’attenzione sui diritti emergenti in questi anni.
Anche i Protocolli Aggiuntivi (del 20/09/2000) a detta Convenzione delle Nazioni Unite sono stati ratificati nel corso della corrente legislatura, grazie alla legge n.46 dell’11 marzo 2002. Posto che siffatti diritti dei bambini assurgono dunque inconfutabilmente a valori essenziali nonché primari del nostro ordinamento giuridico, discende come inevitabile corollario che vanno eliminate tutte le situazioni suscettibili di pregiudicare l’esistenza o limitare il godimento di questi diritti in capo ai loro titolari. Sebbene “Erode” o gli “orchi” risiedano altrove, anche la disciplina condominiale deve essere adeguatamente rivisitata per vagliarne la compatibilità con i principi ora in questione. Pertanto, va soppressa qualsiasi previsione legale o contrattuale lesiva dei diritti dei bambini. Alla luce di simili considerazioni, perdono qualsiasi legittimità le clausole contenute nei regolamenti condominiali (contrattuali o assembleari) che vietano in modo assoluto ai bambini di giocare nei cortili di proprietà comune, impedendo così loro di utilizzare spazi di vita che ragionevolmente vanno considerati come una parte stessa dell’abitazione dove i bimbi vivono e si sviluppano. Refuso della peggiore mentalità ottocentesca (che consentì nei paesi occidentali di utilizzare i bambini per i lavori nelle miniere, in quanto essi venivano concepiti non come persone portatrici di particolari diritti in considerazione della loro condizione di debolezza, ma quali entità dedite solo alla cieca obbedienza e sottomissione), tali clausole purtroppo si trovano ancora in moltissimi regolamenti di condominio, anche di recente redazione.
Ragioni di civiltà avrebbero già dovuto indurre alla loro soppressione: degna sensibilità al riguardo si riscontra nel regolamento elaborato dall’ATC di Torino, ove viene addirittura rivolto un caloroso invito ai genitori affinché lascino giocare i propri figli negli spazi comuni ai vari alloggi di proprietà dell’Agenzia.
Quando invece non si sia debitamente provveduto a purgare i regolamenti dalle influenze di uno squallido passato, in virtù delle considerazioni esposte in precedenza emerge comunque la nullità delle clausole che proibiscono il gioco: esse, dunque, non saranno invocabili per impedire ai bambini di esercitare il loro diritto ad esplicare un’attività così fondamentale per crescere.
Ermenegildo Mario Appiano
Comitato tecnico-scientifico IRCAT www.ircat.it
Studio Gortan – Partita I.V.A. 00884510322