In materia di assicurazioni condominiali

In materia di assicurazioni condominiali

E’ nulla la clausola di un contratto di assicurazione del ramo “polizze globali fabbricati”, che subordini l’indennizzabilità delle spese per la cosiddetta “ricerca guasto” alla sottoscrizione di apposita clausola e al pagamento di un premio suppletivo. .Il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza n. 1312 del 6/4/04 ha stabilito il principio sopra riportato. La tesi seguita evidenzia che la legge (art. 1914 c.c.) impone all’assicurato il cosiddetto “obbligo di salvataggio”, cioè di fare tutto il possibile per arrestare gli effetti del sinistro ed evitare che arrivi a conseguenze più gravi. Tale previsione è posta come inderogabile dall’ art. 1932 c.c. Pertanto, nel momento in cui l’assicurato scopre l’evento dannoso e si appresta a sostenere spese per ricercarne l’origine, adempie all’obbligo di salvataggio. Se non ricercasse l’origine del guasto, non salverebbe nulla in quanto riparerebbe gli effetti del sinistro ma non impedirebbe che lo stesso si rigenerasse. La clausola è quindi stata dichiarata nulla e, in base all’art. 1419 c.c. è destinata ad essere sostituita dalla previsione di cui all’art. 1914 c.c.. Rispetto alla diffusione di tale modello di polizza assicurativa, presente nella totalità delle offerte delle Imprese, ci si deve chiedere se sia più rispondente alla causa del contratto un obbligo da parte dell’assicurazione di indennizzare una verniciatura ogni settimana, ovvero il sostenimento delle spese di ricerca ed eliminazione del guasto all’origine, diligentemente sostenute dall’assicurato. Il Giudice ha condiviso tale tesi affermando che “la Compagnia convenuta non può utilizzare la clausola numero X del contratto al fine di non pagare rimborsi che invero dovrebbe corrispondere per legge, in questo modo aggirando quando disposto da norme imperative (artt. 1914, 1915,1932, 1939, 1419 c.c.)”.


Studio Gortan – Partita I.V.A. 00884510322