Installazione di condizionatore sulla facciata dell’edificio

Installazione di condizionatore sulla facciata dell’edificio

Il Tribunale di Milano, in una sentenza pubblicata recentemente (n. 179/2004) si è pronunciato su di un questione di rilevante attualità quale è quella relativa alla possibilità, o meno, da parte di un proprietario, di installare un compressore di un condizionatore d’aria sulla facciata dell’edificio in condominio, senza alcun preventivo consenso da parte dell’assemblea ovvero contro il parere dell’assemblea.

La questione relativa alla possibilità di collocare dei climatizzatori sul muro comune sembrava potersi risolvere in senso favorevole sul presupposto di quanto prevede l’art. 1102 del codice civile che riconosce a ciascun condomino “il diritto di servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportarvi a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa“.

Base di tale precetto normativo, la Cassazione ha riconosciuto al singolo condomino la facoltà di apporre sul muro comune, per esempio, una canna fumaria, purché questo intervento non impedisca l’altrui pari uso, non arrechi pregiudizio alla stabilità o al decoro architettonico dell’edificio e non violi le distanze legali (16.5.2000, n. 6341).

I medesimi principi sembrano potersi applicare anche per quanto riguarda i condizionatori che, quindi, possono essere installati dal condomino allocandoli sul muro comune, purché non risulti alterato il decoro architettonico o pregiudicata la statica dell’edificio.

Il Giudice milanese, invece, ha ritenuto non legittima l’installazione fondando il proprio convincimento sulla circostanza che con la collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso corpo sporgente verrebbe alterata: la destinazione della facciata stessa (che è quella di fornire un aspetto architettonico regolare e gradevole dell’edificio e non quello di contenere corpi estranei che turbano l’equilibrio estetico complessivo dell’edificio medesimo).

Da notare che la facciata sulla quale era stato installato il compressore non era quella esposta al pubblico e, quindi, verosimilmente, quella cosiddetta lato cortile.

Il Tribunale di Milano, tuttavia, ha considerato irrilevante tale aspetto rilevando che: “ …la legge tutela proprio il diritto degli stessi (n.d.r. i condomini) a non dover subire e, quindi, essere soggetti a vedere) alterazioni antiestetiche del proprio bene comune“.

Sulla questione, peraltro, si è pronunciata la Corte di Cassazione nel mese di agosto dello scorso anno (Sezione II Civile 22/08/2003, n.12343) rilevando come l’installazione da parte di alcuni condomini di un voluminoso condizionatore sul muro perimetrale comune non integra un’innovazione ai sensi dell’art. 1120 del codice civile, ma una modifica all’uso del muro comune, e, in quanto tale, soggetta non solo alle limitazioni di cui all’art. 1102, primo comma, del codice civile, ma anche al divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato, rilevando che, essendo il decoro architettonico un bene suscettibile di valutazione economica, una alterazione dello stesso può determinare un deprezzamento dell’intero fabbricato, quando la modifica al decoro è obiettivamente rilevante, (nella fattispecie era stato installato un condizionatore di rilevanti dimensioni su una parte esterna dell’edificio, lato cortile e nelle immediate vicinanze di alcune finestre) con conseguente pregiudizio economico in quanto insito nel pregiudizio estetico.

La decisione in questione, dunque, non potrà che alimentare le diatribe tra i condomini. Sarebbe, di certo, auspicabile, un intervento legislativo sulla materia.


Avv. Roberto Bella

Presidente IRCAT


Studio Gortan – Partita I.V.A. 00884510322