Mutamento di destinazione d’uso di un immobile

Mutamento di destinazione d’uso di un immobile

Il mutamento di destinazione d’uso di un’unità immobiliare, realizzabile senza opere, può effettuarsi liberamente, a meno che le Regioni non abbiano legiferato in materia.
È quanto emerge, dalla sentenza n. 1262 del 30 aprile 2004 del Tribunale amministrativo regionale del Veneto. Alcuni privati avevano richiesto al Comune di Verona una concessione edilizia, per il mutamento di destinazione d’uso (senza opere) da appartamento ad ufficio.

La concessione era stata negata, con la motivazione che essa avrebbe comportato un eccesso di terziarizzazione, e i privati avevano fatto ricorso al Tar.


La Corte Costituzionale ha invece riconosciuto come illegittima la disposizione regionale assoggettante ad autorizzazione tutti i mutamenti di destinazione d’uso (art. 76, legge regionale n. 61/1985), perché in contrasto con l’art. 25 della legge statale n. 47/1985. In seguito a ciò, rimane confermato il principio secondo cui il mutamento di destinazione d’uso di un immobile è da ritenersi, almeno in linea generale, libero, sempre che leggi regionali non lo regolamentino esplicitamente.

È fatta, però, eccezione per le zone agricole (art. 12, comma 4, legge regionale del Veneto n. 24/1985), in cui tale mutamento non è consentito.


Studio Gortan – Partita I.V.A. 00884510322