Quando il conduttore è tenuto a risarcire i danni

Quando il conduttore è tenuto a risarcire i danni

La sentenza della Cassazione n. 10485 del 1° giugno 2004, ha stabilito che quando il conduttore di un esercizio commerciale, senza il consenso del proprietario, cede il contratto di locazione del locale a un nuovo conduttore (il quale, a sua volta, lo cede ad altri conduttori), nel caso di danneggiamento dell’immobile, il risarcimento dei danni spetta al locatore di cui si accerti la responsabilità del deterioramento dell’immobile, altrimenti tutti i conduttori, in parti uguali, sono chiamati a risarcire i danni, se non risulta certo il colpevole.


Però, di fronte ad un altro caso verificatosi di recente, in cui un locale commerciale sottoposto a diverse cessioni (senza il consenso del locatore), e che riscontrava danni visibili, il Tribunale aveva deciso che i danni fossero risarciti da parte di tutti i conduttori e il proprietario poteva chiedere l’intera somma a ciascuno di essi indifferentemente.


La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, aggiungendo però che, è l’ultimo conduttore il soggetto su cui gravano le maggiori responsabilità, in quanto tenuto obbligatoriamente a restituire in buono stato l’immobile al proprietario.
La Corte di Cassazione, intervenendo sul caso in questione, ha comunque ribadito che a rispondere dei danni compiuti dai successivi conduttori è il primo conduttore che cede il locale commerciale, privo del consenso del proprietario.

E quest’ultimo può rivolgersi all’uno o all’altro dei conduttori richiedendo di essere interamente risarcito.

Di fronte al nuovo conduttore o ai successivi è tenuto pertanto a regolare i conti, nelle vesti di unico o maggiore responsabile, chi è ritenuto colpevole dei danni arrecati all’immobile.
Non dovrà essere necessariamente l’ultimo conduttore a risarcire il danno, solo perché la restituzione dell’immobile avviene sotto la sua responsabilità. Tuttavia, l’ultimo conduttore dovrà dimostrare che i danni non sono a lui imputabili, pena l’obbligo di risarcimento.


Studio Gortan – Partita I.V.A. 00884510322