Mediazione professionale e occasionale

di Vasco Gortan

mediazione professionale e occasionale

La mediazione professionale è quella dell’agente di affari che esclusivamente o prevalentemente, in modo continuativo, esercita l’attività di mediatore.

La mediazione discontinua od occasionale è quella dell’agente d’affari o altro operatore che esercita l’attività di mediazione in modo non continuativo, oppure quando se ne presenti l’occasione.

Tanto per l’esrecizio della mediazione professionale quanto per quello della mediazione discontinua o occasionale, occorre aver superato l’esame, avere il patentino e quindi essere iscritti al ruolo tenuto dalla locale Camera di Commercio.

L’abusivo esercizio della mediazione costituisce violazione alla legge n. 39/1989, legge che ha disciplinato l’attività dei mediatori.

La violazione è perseguibile sia con ammende amministrative che con sanzioni penali e con l’inesistenza del diritto alla provvigione.

gli articoli di legge – codice civile

Art. 1754 – MEDIATORE: E’ mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.

Art. 1755 – PROVVIGIONE: Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare viene concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.

Art. 1756 – RIMBORSO SPESE: Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l’affare non è stato concluso.

Art. 1757 – PROVVIGIONE NEI CONTRATTI CONDIZIONALI: Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione. Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione. Tale condizione si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile se il mediatore non conosceva la causa di invalidità.

Art. 1758 – PLURALITA’ DI MEDIATORI: Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

Art. 1759 – RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE: Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Il mediatore risponde della autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.

Art. 1761 – RAPPRESENTANZA DEL MEDIATORE: Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso per il suo intervento.

Art. 1762 – CONTRAENTE NON NOMINATO: Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato. Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’atra parte o e nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

Art. 1763 – FIEDIUSSIONE DEL MEDIATORE: Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.

Art. 2950 – PRESCIZIONE DEL DIRITTO DEL MEDIAZIONE: Si prescive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.

Art. 2231 – MANCANZA D’ISCRIZIONE: Quando l’esercizio di una attività professionale è condizionato alla iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto.

gli articoli di legge – codice penale

Art. 348 – ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE: Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.


Studio Gortan – Partita I.V.A. 00884510322