Comitato Italiano Gas

INFORMAZIONI DEL COMITATO ITALIANO GAS
RELATIVE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO
A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA UNI 7129:2008

A seguito della pubblicazione della UNI 7129:08, sono pervenute al Comitato Italiano
Gas – CIG molteplici richieste di chiarimento, in merito alla coesistenza della predetta
norma con la precedente edizione UNI 7129:2001.
Specificando che l’organismo competente in merito è il Ministero dello Sviluppo
Economico (MSE), il CIG di seguito prova ad esprimere la propria opinione sulla
questione.
L’edizione 2008 costituisce la quarta edizione della norma tecnica UNI 7129.
Come tale essa definisce la regola dell’arte, per gli argomenti trattati, conformemente
alle prescrizioni legislative di specie e segnatamente a quelle del D.M. 37/08.
Relativamente alla UNI 7129:2001, come noto, essa è stata a suo tempo pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, (GURI n. 89 del 15-4-2006- suppl.
ordinario n.97) nell’ambito di attuazione della legge 1083/71.
Per il ritiro delle norme pubblicate in GURI deve essere seguita una complessa e
particolare procedura.
Infatti, essendo tali norme pubblicate con decreto ministeriale, esse debbono essere
ritirate con un decreto di pari efficacia ed in esistenza di una norma tecnica
riconosciuta (emessa cioè da uno degli organismi citati agli allegati I e II della
direttiva 98/34 CE), che copra i medesimi argomenti.
La promulgazione del decreto di ritiro deve essere preceduta da una approvazione
della Commissione Interministeriale per la legge 1083/71.
L’UNI e il Comitato Italiano Gas – CIG hanno messo per tempo al corrente il Ministero
dello Sviluppo Economico, della pubblicazione della UNI 7129:2008, che sostituisce
l’edizione precedente, ma il ritiro della UNI 7129:2001, di competenza del predetto
Ministero non ha ancora avuto luogo.
Si è dunque venuta a creare una situazione per cui le due norme, per effetto di due
diversi provvedimenti legislativi siano ambedue in corso di vigenza.
Tale situazione configura un periodo di coesistenza “de facto” delle due norme e
appare chiaro che la situazione potrebbe dar adito a contestazioni sull’applicabilità
dell’una o dell’altra, specie nel caso degli accertamenti di cui alla delibera 40/04
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).
Come comportarsi allora ?
Il CIG suggerisce che la problematica possa essere provvisoriamente regolata come
segue:
1. Impianti costruiti secondo un progetto redatto nei termini del D.M. 37/08
prima della pubblicazione della UNI 7129:08 (30.10.08):
La norma di riferimento è la UNI 7129:2001 e gli accertamenti della delibera 40/04
dell’AEEG, debbono essere condotti nel caso di specie secondo la predetta norma.
2. Impianti costruiti secondo un progetto redatto nei termini del D.M. 37/08
dopo la pubblicazione della UNI 7129:08 e sino al ritiro della UNI
7129:2001 dalla GURI con decreto:
Il CIG consiglia a tutti gli operatori interessati di applicare la UNI 7129:08.
Gli accertamenti della delibera 40/04 dell’AEEG, nel caso di applicazione della UNI
7129:2008, dovranno essere condotti secondo la predetta norma.
Tuttavia, nel caso venissero presentati progetti redatti dopo il 30.10.08 ancora in
riferimento alla UNI 7129:01; gli accertamenti della delibera 40/04 dell’AEEG,
dovranno essere condotti in conformità a tale norma.
Un esito negativo dell’accertamento, per non conformità normativa, in continuazione
di vigenza della norma UNI 7129:2001, ai sensi della legge 1083/71, potrebbe essere
infatti non giustificato.
Con la speranza che la situazione possa normalizzarsi a breve, il CIG invita tutti gli
operatori interessati a collaborare affinché non vengano originati contenziosi di
nessun significato in senso tecnico.
La struttura del CIG rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti che potrebbero
essere ritenuti necessari in casi specifici.

Studio Gortan – Partita I.V.A. 00884510322