Comprarla all’asta giudiziaria

Conviene comprarla all’asta giudiziaria

Una delle difficoltà delle famiglie a far quadrare i bilanci e ad onorare i debiti, in particolare le rate del mutuo, è data dal considerevole aumento delle case pignorate e poi rivendute alle aste giudiziarie per soddisfare i creditori.

Per chi acquista, il risparmio può essere consistente e l’asta può essere per incanto o senza incanto.

Nel primo caso c’è un’udienza pubblica con offerte “a rilancio”, nel secondo caso, molto più diffuso, le offerte vengono presentate in buste chiuse, aperte soltanto il giorno dell’udienza. Le aste sono aperte a tutti gli interessati e per parteciparvi non è richiesta l’assistenza di un legale o di un professionista.

Gli immobili in vendita sono stati valutati da un perito nominato dal giudice e la relazione peritale è consultabile prima di presentare l’offerta di acquisto. Oltre al prezzo, sono dovuti i soli oneri fiscali per il trasferimento della proprietà, con possibilità di avvalersi delle agevolazioni per la prima casa. Il trasferimento della proprietà e la consegna dell’immobile hanno luogo con emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice, che prevede l’ordine di rilascio dell’immobile qualora sia ancora occupato dal debitore.

L’asta è tenuta presso il Tribunale civile o presso lo studio di un notaio o altro professionista delegato dal giudice.

Per le aste tenute presso il Tribunale, gli interessati all’acquisto devono presentare domanda in carta da bollo da 14,42 euro all’Ufficio depositi giudiziari allegando un assegno circolare, normalmente pari al 10% della somma offerta.

La materia è regolata dalla legge n. 263/2005. Se l’interessato si aggiudica la casa, dovrà depositare, sempre con assegno circolare, il prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione già versata.

Regole parzialmente diverse sono stabilite se l’immobile è gravato da ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo. L’asta all’incanto si svolge con le offerte a partire dal prezzo base.

Trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile viene aggiudicato all’ultimo offerente.

Autore: Unione Nazionale Consumatori

Data: giugno 2008

Unione Nazionale Consumatori


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