Benefici fiscali per la locazione di immobili a canone agevolato

Benefici fiscali per la locazione di immobili a canone agevolato

Si perdono le agevolazioni fiscali previste, ai fini IRPEF, dall’art. 8 della legge 431/1998 per le locazioni di abitazioni a canone convenzionato, dal periodo d’imposta in cui interviene la delibera del CIPE che esclude il Comune in cui è sito l’immobile dall’elenco dei comuni ad alta intensità abitativa.

«E’ quanto ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.44/E del 7 aprile 2005 – spiegano all’Ance -. Come noto, l’art. 8, comma 1, della legge n. 431/1998 prevede specifiche agevolazioni fiscali, sia ai fini dell’IRPEF che dell’imposta di registro, per i contratti di locazione a canone convenzionato stipulati nei Comuni ad alta intensità abitativa, il cui elenco viene aggiornato ogni due anni con delibera del CIPE».


In tali casi, è previsto, infatti, che:

- il reddito imponibile, ai fini IRPEF, del proprietario è costituito dal canone di locazione ridotto del 15%, su cui si applica un ulteriore abbattimento del 30% (in sostanza, va dichiarato il canone ridotto del 40,5%);

- ai fini dell’imposta di registro, la base imponibile è pari al 70% del canone annuo derivante dalla locazione.

«Pertanto, a parere dell’Amministrazione – concludono all’Ance -, il proprietario dell’immobile perde i benefici fiscali, sin dal momento in cui interviene la delibera del CIPE, che esclude il Comune dall’elenco, a nulla rilevando la frazione di anno eventualmente decorsa prima dell’intervento della stessa».

Pierpaolo Molinengo


Studio Gortan – Partita I.V.A. 00884510322