Ici, base imponibile dei terreni edificabili

Ici, base imponibile dei terreni edificabili

Con un pronunciamento innovativo, la Corte di Cassazione (Sez. Trib., Sentenza n. 21644 del 16 novembre 2004), si è espressa sul concetto di «edificabilità» dei terreni, ai fini della determinazione della base imponile ICI.

La Suprema Corte, a tal proposito, ha fissato il principio secondo il quale, ai fini dell’imposizione ICI, l’edificabilità di un’area presuppone la possibilità “attuale e non potenziale” di edificare.

Di conseguenza, un’area, pur definita edificabile in sede di piano urbanistico generale (PRG), finché non viene resa tale dall’approvazione definitiva del relativo piano urbanistico attuativo (piani particolareggiati o di lottizzazione) o dalla deroga o decadenza di norme di salvaguardia che ne vietano l’effettiva utilizzazione edificatoria, deve considerarsi, ai fini della determinazione della base imponibile ICI, terreno agricolo.

Di segno opposto rispetto al prevalente orientamento dell’Amministrazione finanziaria la recente pronuncia si fonda sulla definizione di area edificabile, fornita dall’art.2, comma 1 lett.b) del d.lgs. 504/1992, secondo il quale per area fabbricabile si intende, l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Il riferimento alle effettive possibilità di edificazione, secondo quanto motivato dalla Corte, risulta necessario in virtù del fatto che non tutti i terreni compresi nel PRG sono immediatamente utilizzabili a fini edificatori.

Fonte: Ance, Associazione Nazionale Costruttori edili


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