Il credito I.C.I. nei fallimenti gode del privilegio generale sui mobili

Il credito I.C.I. nei fallimenti gode del privilegio generale sui mobili

L’I.C.I è un credito privilegiato nei fallimenti anche se non rientra nel Testo unico per la finanza locale (rd n. 1175 del 14/9/31) richiamato dall’art 2752 del codice civile. Il dlg 504/92, istitutivo dell’I.C.I, è, infatti, successivo al codice civile e, quindi, esso va interpretato in termini estensivi. Il credito di un ente locale dovuto al recupero dell’I.C.I deve esser considerato come un credito privilegiato, in quanto tecnicamente gode del privilegio generale sui mobili.

E’ quanto affermato dal Tribunale di Torino, Sezione fallimentare, nella sentenza n. 33421 pubblicata il 6 luglio 2004.

Il Comune, infatti, aveva proposto una domanda di insinuazione al passivo di un fallimento per il credito relativo all’imposta comunale sull’immobile con la motivazione che l’articolo 2752 ultimo comma del codice civile accordava il privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti per le imposte tasse e tributi dei comuni e delle province previste dalla legge sulla finanza locale.

Il Tribunale, dunque, era chiamato a decidere se i crediti vantati dall’ente a titolo di imposta fossero compresi tra quelli genericamente indicati dalla norma citata.

La sentenza chiarisce che l’inserimento dei crediti dovuti per l’imposta comunale sugli immobili tra i crediti privilegiati ai sensi dell’articolo 2752 del codice civile non presuppone un interpretazione analogica o estensiva ma una ammessa interpretazione adeguatrice.

I Giudici hanno, ancora, evidenziato che ”l’espressione codicistica sia un realtà qualificabile come di genere piuttosto che indicativa di uno specifico testo di legge ”.
Quindi la norma prevede il privilegio generale ai tributi dei comuni e delle province indicati nella normativa di riferimento della finanza locale, senza dover fare un specifico riferimento al Testo unico del 1931.

Il Tribunale di Torino, nel ravvisare che la funzione pubblica della norma è votata alla tutela di interessi pubblici, afferma e conferma che la disposizione normativa deve essere interpretata in senso estensivo, votato quindi all’applicazione impositiva della norma, anche a fronte della attualità normativa fiscale. I giudici torinesi ribadiscono che il dlgs n°504/92 forma parte integrante dell’impianto normativo che regolamenta la finanza locale e che, naturalmente, ad esso decreto è riconosciuto il privilegio di cui al citato articolo 2752 c.c.

I comuni che domandano di essere insinuati nello stato passivo di un procedura fallimentare dovranno, quindi, richiedere l’ammissione del credito per mancato pagamento sull’imposta comunale sugli immobili tra i crediti privilegiati.

Va da sé che nelle procedure fallimentari la posizione dei comuni nel recupero del credito sia, comunque, forte e privilegiata, circostanza che, in alcuni casi, potrà diventare indispensabile nella valutazione degli accorgimenti procedurali dei creditori che, eventualmente, si saranno insinuati nel fallimento.

Geom. DANIELE LANFRANCO

Comitato Tecnico Scientifico IRCAT


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