Le imposte sulla compravendita di un immobile

Le imposte sulla compravendita di un immobile

Le imposte sulla compravendita di un immobile


In caso di acquisto di un immobile si applicano l’imposta di registro o alternativamente l’Iva (a seconda del venditore) e le imposte ipotecaria e catastale.
Quando il venditore è un soggetto Iva che opera nel settore dell’edilizia (ad esempio, un’impresa di costruzioni), sul prezzo di acquisto indicato nell’atto di compravendita bisognerà corrispondere:

· Iva al 10% (4% se trattasi di prima casa);

· Imposta di registro in misura fissa: 129,11 euro;

· Imposta ipotecaria in misura fissa: 129,11 euro;

· Imposta catastale in misura fissa:  129,11 euro.

Negli altri casi (ad es., nell’acquisto da un privato o da un’impresa diversa da quelle sopra indicate) le imposte da corrispondere sono:

· Registro, 7% (3% se trattasi di prima casa);

· Ipotecaria, 2% (in misura fissa se si tratta di prima casa);

· Catastale, 1% (in misura fissa se si tratta di prima casa).

Per la compravendita di terreni edificabili ed agricoli le aliquote dell’imposta di registro sono dovute rispettivamente nella misura dell’8% e del 15%.

La base imponibile ai fini dell’imposta di registro e dell’Iva
La base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro è data dal valore dell’immobile dichiarato nell’atto.
Le imposte (registro, imposte ipotecaria e catastale) vengono versate dal notaio al momento della registrazione. Se l’ufficio ritiene che il valore dei beni trasferiti è superiore a quello indicato nell’atto, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta dovuta (nonché delle sanzioni e degli interessi) e notifica al contribuente, entro due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale, un apposito avviso.
Nel caso, però, che il contribuente abbia dichiarato in atto un valore non inferiore a quello determinato su base catastale, l’ufficio non può procedere alla rettifica di valore.
Tale ultima disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. In questo caso è, infatti, possibile procedere comunque all’accertamento.
Per le cessioni soggette all’Iva la base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito tra le parti.
Se il contribuente ha dichiarato nell’atto di vendita del fabbricato un corrispettivo non inferiore a quello determinato in base ai parametri catastali, l’Ufficio non procede alla rettifica, salvo che da altri atti e documenti non risulti un corrispettivo superiore.

Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficenti:

· 110, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,B,C (escluse le categorie A/10 e C/1)

· 55, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D

· 37,4, per i fabbricati delle categorie C (negozi e botteghe) ed E.

Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 82,5 il reddito dominicale rivalutato del 25%.

Immobili non censiti

Per i trasferimenti di immobili non censiti le parti possono utilizzare la rendita presunta (ovvero la rendita proposta) per determinare il valore catastale.
In questo caso è necessario manifestare espressamente nell’atto l’intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall’art. 12 della legge 154/88. La rendita catastale attribuita verrà notificata dall’Ufficio del territorio al contribuente.
Nel caso in cui il valore determinato sulla base della rendita attribuita sia superiore a quello dichiarato in atto, il contribuente dovrà pagare l’imposta dovuta e i relativi interessi, a partire dalla data della notifica.

L’acquisto della prima casa

Venditore operante nel settore dell’edilizia
L’Iva si paga con l’aliquota ridotta al 4%.
L’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa pari a 129,11 euro ciascuna.

L’ acquisto della prima casa gode di particolari agevolazioni:

· sia l’imposta di registro che in alternativa l’Iva si pagano con aliquote ridotte;

· le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

Le agevolazioni sono previste per quegli atti che comportano l’acquisto della proprietà, nuda proprietà, diritto d’abitazione, uso e usufrutto.
Per usufruire delle agevolazioni “prima casa” non è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.


Nelle altre ipotesi
L’imposta di registro si paga con l’aliquota del 3% in luogo del 7%.
Le imposte ipotecarie e catastali si pagano ognuna in misura fissa di 129,11 euro.

Tab. 1 – I vantaggi della prima casa

IMPOSTA

PRIMA CASA

ALTRE

Acquisto da privato

REGISTRO

3%

7%

IPOTECARIA

129.11 euro

2%

CATASTALE

129.11 euro

1%

Acquisto da impresa edilizia

IVA

4%

10%

REGISTRO

129.11 euro

129.11 euro

IPOTECARIA

129.11 euro

129.11 euro

CATASTALE

129.11 euro

129.11 euro

Requisiti per i benefici
I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:

1. l’abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal D.M. 2.8.69 (v. G.U. n. 218 del 27/08/69);

2. l’immobile deve essere ubicato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel comune in cui ha sede o svolge l’attività il datore di lavoro da cui dipende l’acquirente che si sia trasferito all’estero per ragioni di lavoro; per i cittadini residenti all’estero (iscritti all’AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Inoltre nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare:

· di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;

· di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa;

· di impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove è situato l’immobile oggetto dell’acquisto, qualora già non vi risieda.

Acquisto di pertinenze della prima casa


Le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l’acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

· c/2 cantina o soffitta

· c/6 garage o box auto

· c/7 tettoia o posto auto

Decadenza dall’agevolazione
La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta stessa.
L’acquirente decade dai benefici per le seguenti cause:

· quando le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto siano false;

· quando non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;

· quando vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale. Non sono agevolati i meri progetti di future (ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazione da parte di acquirenti.


Studio Gortan – Partita I.V.A. 00884510322