POSSIAMO DISTINGUERE I MUTUI IN TRE GRANDI FAMIGLIE:
ipotecari/fondiari - chirografari - cambiari
IL MUTUO IPOTECARIO /FONDIARIO
È quello che viene concesso per soddisfare esigenze di denaro, in qualche modo collegate: all’acquisto di un bene immobile, alla sua costruzione, alla ristrutturazione ma anche per la liquidità ed il consolidamento dei prestiti.
Ad esso sono collegati prodotti diversi a seconda delle caratteristiche ed esigenze del cliente (prodotti che verranno visti in un capitolo a parte). Nei termini di Legge questi mutui sono detti a “Lungo Termine” poiché vanno dai 5 ai 40 anni.
Il Mutuo ipotecario é una forma di finanziamento garantita dalla costituzione dell’ipoteca su uno o piú beni del debitore o di un terzo. In questo caso il finanziamento puó essere utilizzato sia per acquistare un immobile, sia per ottenere semplicemente liquidità.
Il Mutuo fondiario é una forma di credito destinato unicamente all’acquisto di un bene immobile, sul quale viene costituita un’ipoteca a favore del creditore. (Art. 38 T.U.B. – D. Lgs 01/09/93 N . 385). Pertanto, mentre tutti i mutui fondiari sono anche mutui ipotecari, non tutti i mutui ipotecari sono anche mutui fondiari.
IL MUTUO CHIROGRAFARIO
E’ un prestito garantito dalla sola firma, si usa per indicare un finanziamento che non viene garantito da una ipoteca, ma dal semplice impegno scritto del debitore.
E’ conosciuto soprattutto con il nome di “prestito personale”.
Si ricorre al mutuo chirografario quando il debito da contrarre è di modesta entità e durata, normalmente per una somma massima di euro 30.000,00, per un tempo massimo di anni 5 anche se ultimamente si è arrivati a 6/7 anni e oltre.
Comunque in tutti quei casi ove la situazioni non giustifica affatto, la costosa iscrizione di ipoteca e dell’uso del notaio.
IL MUTUO CAMBIARIO
E’ un particolare Mutuo (ormai poco usato dalle banche) in cui l’obbligazione che ne sorge è rappresentata da un titolo cambiario. Tale titolo attribuisce notevoli vantaggi al prenditore mutuante.
Esso si perfeziona quando è stato convenuto la restituzione del debito attraverso la firma di effetti cambiari. Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola cambiale, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.