LE AGEVOLAZIONI SUL MUTUO

 
Per l’acquisto della prima casa con mutuo ipotecario, gli interessi passivi sono detraibili dall’IRPEF.

senza-titolo-17La detrazione sulla dichiarazione dei redditi è sottoposta alle seguenti condizioni:

- trasferire la residenza entro 12 mesi dall’acquisto;

- aver stipulato il mutuo 12 mesi prima o 12 mesi dopo la data dell’acquisto;

- nel caso di immobile locato, aver dato sfratto entro tre mesi dalla data di acquisto e trasferito la residenza entro un anno dalla liberazione;

- nel caso di immobile da ristrutturare, aver trasferito la residenza entro due anni dalla data dell’acquisto.

La detrazione massima è di Euro 760,00 per il periodo d’imposta relativo all’anno 2008.

La detrazione è dell’importo massimo di Euro 3.615,20 spetta nella misura del 19% su un importo massimo di 3.615,20 euro (importo elevato dalla Legge Finanziaria 2007 a 4.000 euro a partire dal periodo d’imposta 2008, quindi con rilevanza per le dichiarazioni dei redditi dal 2009 in poi) se sussistono le seguenti condizioni:

- l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro dodici mesi dall’acquisto;

- l’acquisto è avvenuto nei dodici mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo;

- nel caso di acquisto d’immobile locato, sia stato notificato al locatario, entro tre mesi dall’acquisto, atto d’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio dell’immobile da parte del locatore, l’immobile stesso sia adibito ad abitazione principale

- nel caso di immobile da ristrutturare, il mutuatario vi abbia posto la sua dimora principale entro due anni dall’acquisto.

Sono detraibili dall’IRPEF anche gli interessi di un mutuo stipulato per finanziare la costruzione dell’abitazione principale. In tal caso, l’importo massimo detraibile (sempre nella misura del 19%) è di 2.582 euro (importo non modificato dalla Legge Finanziaria 2007).
La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo avvenga nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione (Legge di conversione 29 Novembre 2007, n° 222, del Decreto Legge 159/07, art. 44, comma 4-ter).