ESTINZIONE COMMISSIONE CANCELLAZIONE
E’ possibile estinguere il bedito con la banca sia totalmente, chiudendo così il mutuo, ma solo dopo 18 mesi dall’inizio del mutuo, oppure parzialmente, versando una somma che andrà a ridurre il capitale e conseguente ricalcolo della rata oppure, se previsto, si può chiedere che la rata rimanga eguale avvantaggiandosi così su una maggior velocità di rimborso.
Per i mutui stipulati dal 2 febbraio 2007 in poi, non viene applicata alcuna penale di anticipata estinzione, ma si dovranno pagare i costi amministrativi dei conteggi di estinzione (100 Euro).
Per tutti gli altri mutui stipulati in data antecedente, l’estinzione anticipata del mutuo è soggetta ad una commissione applica dalla banca, così come indicata nel contratto di mutuo, ma con agevolazioni variabili a seconda del tipo di mutuo contratto.
E’ una penale espressa in percentuale sul capitale residuo ancora da rimborsare, e non può superare una determinata quota fissata dalla legge 40 del 2 febbraio 2007 e le agevolazioni sono un po’ complesse, ecco alcuni esempi:
-per il mutuo a tasso fisso iniziato prima del 2001, la penale è dello 0,50%, se nel terzultimo anno scende allo 0,20% e si annulla per il periodo dei due ultimi anni;
-per il mutuo a tasso fisso iniziati dal 2001 in poi, la penale è dell’1,90%, se è nella seconda metà della durata scende all’1,50%, passa allo 0,20% nel terzultimo anno e si annulla negli ultimi due anni;
-per il mutuo a tasso variabile la penale è dello 0,50%, nel terzultimo anno è dello 0,20% e si azzera negli ultimi due anni.
Le agevolazioni vanno richieste compilando la documentazione bancaria in quanto non sono automaticamente applicate.
Se l’estinzione anticipata fosse avvenuta nel periodo di tratttativa degli accordi con le associazioni consumatori, dal 2 febbraio al 2 maggio 2007 le banche sono obbligate a rimborsare ai clienti quanto percepito in più rispetto alle previsioni dell’accordo.
All’estinzione sarà bene far eseguire la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.
In base al citato art. 40 del 2007 per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria non si è più obbligati al notaio, con risparmio di spesa, sarà lo stesso istituto mutuante a provvedere di formulare e inoltrare la domanda di cancellazione.